REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI COLLABORAZIONE PART-TIME DEGLI STUDENTI AI SERVIZI DELL’ERSU DI MESSINA
Articolo 1 – Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina forme di collaborazione degli studenti ai servizi dall’ERSU di Messina, con esclusione di assunzione di responsabilità amministrative. L’Ente si riserva di assegnare le suddette collaborazioni a tempo parziale in base alle esigenze dell’Amministrazione ed alle disponibilità finanziarie.
Articolo 2 – Destinatari I destinatari sono gli studenti che siano regolarmente iscritti almeno al secondo anno dei corsi di laurea a ciclo unico, di laurea triennali, di laurea specialistica e del Conservatorio “A. Corelli” e non oltre il primo anno fuori corso, a partire dall’anno di prima immatricolazione.
Articolo 3 – Graduatoria L’assegnazione delle collaborazioni avviene sulla base di una graduatoria unica, con priorità agli studenti che sono risultati idonei non beneficiari della borsa di studio per l’anno accademico in corso. La graduatoria, in cui saranno inseriti su richiesta gli iscritti al secondo anno e successivi che sono risultati idonei ma non beneficiari delle borse di studio, verrà formulata in ordine decrescente di punteggio senza distinzione di tipologia e corso di laurea.
Articolo 4 – Requisiti di merito e reddito I requisiti di merito e reddito per l’inserimento in graduatoria sono quelli previsti dal “Bando/i di concorso per le collaborazioni part-time degli studenti ai servizi dell’ERSU di Messina” e più precisamente: – I requisiti minimi di merito per l’accesso alla seconda graduatoria sono i seguenti: gli studenti devono aver conseguito, entro il 10 agosto precedente alla pubblicazione del bando per le attività di collaborazione, un numero di crediti pari almeno al 60%, arrotondato per eccesso, di quelli previsti dal bando di concorso per l’assegnazione dei benefici per lo stesso anno accademico. – I requisiti di reddito e patrimonio non potranno superare il 40% del rispettivo limite dell’ISEEU e dell’ISPEU previsto dal bando di concorso per l’assegnazione dei benefici per lo stesso anno accademico. I requisiti di merito, reddito e patrimonio saranno in ogni caso specificati nel bando di concorso per le collaborazioni part-time, come indicato al successivo art.7.
Articolo 5 – Assegnazione e finanziamento L’utilizzo degli studenti inseriti nelle graduatorie avverrà rispettando la compatibilità tra la formazione e le conoscenze dello studente e l’attività da svolgere. La spesa graverà sullo specifico finanziamento iscritto annualmente nel bilancio dell’ERSU di Messina.
Articolo 6 – Tipologie attività Le attività oggetto delle collaborazioni potranno appartenere alle seguenti tipologie: • portierato; • reception e centralino telefonico; • supporto all’organizzazione del servizio alloggio e del servizio mensa; • informazione e orientamento per gli studenti; • collaborazione all’interno degli uffici amministrativi; • altri servizi non didattici a favore degli studenti; • attività di supporto (predisposizione e distribuzione questionari, raccolta degli stessi, elaborazione dati, ecc.) per verifica customer satisfaction.
Articolo 7 – Bandi e Pubblicità Ai fini della formulazione della graduatoria di cui all’art. 3, l’ERSU di Messina provvede ad emanare apposito bando che sarà reso pubblico mediante pubblicazione nell’albo on line dell’ente. Tale bando conterrà l’identificazione delle attività da espletarsi con forme di collaborazione da parte degli studenti nonché le norme ed i termini di presentazione delle domande da parte degli stessi.
Articolo 8 – Modalità di impiego L’Amministrazione provvederà a contattare gli studenti e si accerterà della loro disponibilità a svolgere l’attività richiesta seguendo l’ordine di priorità stabilito dalle graduatorie specificando: • l’attività da svolgere; • le eventuali caratteristiche che lo studente deve possedere per l’espletamento dell’attività; • il numero degli studenti collaboratori necessari. Lo studente che, per qualsiasi motivo, non accetti l’incarico e vi rinunci esplicitamente, viene eliminato dalla graduatoria. L’assegnazione della collaborazione è disposta, con apposito contratto, dal legale rappresentante dell’Ente o dal direttore. La rilevazione delle presenze giornaliere sarà effettuata per mezzo di tesserino elettronico sui timbratori dell’E.R.S.U. Detto tesserino sarà consegnato all’inizio effettivo del turno stabilito e lo studente sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo dello stesso. Alla fine del periodo di collaborazione, il tesserino dovrà essere restituito, pena l’addebito di una penale di € 10,00. Va evidenziato che il tesserino è strettamente personale e non può essere ceduto ad altri. Le assenze dovranno essere comunicate preventivamente ed eventuali recuperi dovranno essere concordati con il responsabile dell’ufficio a cui è stato assegnato.
Articolo 9 – Studenti disabili o in particolari condizioni Nel caso di partecipazione alle collaborazioni part-time di studenti con disabilità grave anche con accompagnatore o in particolari condizioni (ragazze madri con figli minori al seguito, assistenza a parenti con disabilità grave in veste di accompagnatore) opportunamente certificate, l’Amministrazione terrà conto di quanto sopra assegnando agli studenti compiti adeguati allo stato evidenziato.
Articolo 10 – Contratto di collaborazione Il contratto di collaborazione dovrà indicare: la struttura o le strutture presso le quali viene prestata la collaborazione; il tipo di attività; le modalità operative di svolgimento della collaborazione ed i responsabili dei servizi, nell’ambito dei quali essa dovrà essere svolta; la suddivisione delle ore; la misura del corrispettivo e le modalità per la sua erogazione; una clausola espressa di risoluzione unilaterale del contratto, per gravi motivi o per inadempienza dell’assegnatario; l’espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi del comma 3 dell’art.11 del D.lgs. n.68 del 29/03/2012; la previsione che il contratto stesso si intende risolto a seguito di qualsiasi evento che faccia decadere dalla qualifica di studente (ad esempio: rinuncia, laurea, decadenza, trasferimento) ovvero dell’inizio di attività lavorativa da parte dello stesso.
Articolo 11 – Incompatibilità L’attività di collaborazione per gli studenti è incompatibile con: • la borsa di studio dell’ERSU di Messina. Qualora lo studente risulti assegnatario di borsa successivamente all’inizio delle attività part-time, lo studente potrà esercitare il diritto di opzione e avrà diritto al conguaglio fra le ore di part-time e l’importo della borsa; • il sussidio straordinario monetario concesso dall’ERSU di Messina; • la collaborazione part-time all’Università di Messina; • altre provvidenze o borse di studio; • una contestuale attività di lavoro in via subordinata o autonoma; • l’attività di tutorato; • il servizio civile.
Articolo 12 – Durata L’attività si articolerà nei giorni e negli orari concordati con lo studente in base alle esigenze della struttura presso la quale lo stesso presterà servizio. Le prestazioni di ogni studente, disciplinate dal presente Regolamento, sono stabilite nel limite di 150 ore per ciascun anno accademico di riferimento con possibilità di proroga per ulteriori 50 ore (su richiesta del responsabile della Struttura Organizzativa) e fino ad un massimo di 200 ore complessive. Le attività di collaborazione dovranno, comunque, essere espletate entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo diversa indicazione espressamente riportata nel contratto.
Articolo 13 – Corrispettivo Il compenso orario per le collaborazioni è stabilito per ciascun anno dall’organo politico dell’ERSU di Messina e sarà indicato nel bando per le attività di collaborazione. Tale corrispettivo, che non può superare il limite di € 1.800,00 annui, è esente da imposte. L’ente provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni. Il corrispettivo viene erogato, in funzione del numero delle ore effettivamente svolte, con accredito su conto corrente, al termine della prestazione a seguito di autorizzazione del responsabile della struttura presso la quale si è svolta l’attività stessa.
Articolo 14 – Decadenza Il responsabile della struttura presso la quale sono attivate forme di collaborazione degli studenti è tenuto ad inviare al Direttore, al termine di ogni periodo di attività resa dallo studente, apposita attestazione dell’attività svolta dal medesimo tesa anche ad una valutazione dell’efficacia del servizio reso. Il responsabile della struttura è altresì tenuto a segnalare al Direttore ogni fatto che possa comportare la decadenza immediata del rapporto per inadempienza, incompetenza o comportamenti inadeguati alle collaborazioni in oggetto.
Articolo 15 – Rapporto di collaborazione La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici.